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Società autorizzata ai sensi Art. 134 T.U.L.P.S - licenza n. 903 del 17/10/2012
Imposta non più in vigore
L'imposta comunale sugli immobili, in breve ICI, era stata
istituita con Decreto Legislativo n.504 del 1992.
Tale imposta doveva essere pagata dai proprietari di fabbricati,
aree edificabili, terreni agricoli situati nel territorio nazionale.
Con il decreto legge del 27/05/2008 n.93 convertito dalla L.n.126
del 24/07/08 è stata sancito l'esclusione di tale imposta per le
abitazioni principali. Attenzione: Dal 1° Gennaio 2012 l'ICI è stato sostituito con la nuova tassa.
IMU
Come si calcolava l'importo
L'importo da pagare si calcolava applicando l'aliquota deliberata annualmente dal Comune alla rendita catastale (dato reperibile attraverso la richiesta del servizio di visura catastale) rivalutata del 5% e poi moltiplicata per un valore ch dipende dalla categoria catastale che sotto elenchiamo:
Per i terreni agricoli il valore si otteneva aumentando del 25% il reddito dominicale e moltiplicato per 75.
Quando e come si pagava
L'imposta era determinata in funzione dei mesi di possesso dell'immobile e
veniva versata in due rate.
La prima rata (detta di acconto) si pagava generalmente entro
la metà di Giugno ed era pari al 50% dell'imposta determinata in funzione delle
detrazioni dell'anno precedente in ed in funzione dell'aliquota applicata.
La seconda rata (detta a saldo) si pagava generalmente entro la
metà di Dicembre ed era calcolata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Era
determinata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in
corso decurtando quanto già pagato in acconto.
Tale imposta poteva essere corrisposta anche in un'unica soluzione entro la data
di scadenza per il pagamento della rata di acconto (Giugno), applicando in
questo caso le aliquote e detrazioni valide per l'anno in corso.
I versamenti potevano essere pagati, mediante apposito bollettino postale,
presso gli uffici postali o negli sportelli delle Banche Convenzionate.
Le sanzioni che venivano applicate
Omesso, insufficiente o ritardato versamento
Si applicava una sanzione del 30% dell'imposta più gli interessi legali ( 2,5 % per ogni semestre compiuto)
Omessa presentazione della dichiarazione
Si applicava una sanzione che varia dal 100 al 200% dell'ICI dovuta con un minimo di € 51,00
Dichiarazione infedele
Si applicava una sanzione dal 50 al 100% della maggior imposta dovuta
Omissione ed errori formali
Da € 51 ad € 258
Nel caso in cui il dichiarante provvedeva volontariamente
alla denuncia di tali errori od omissioni venivano applicate
delle sanzioni ridotte per ravvedimento che variavano in funzione
della tempistica con cui veniva denunciata:
Pagamento entro 30 gg dal termine
Si applicava una sanzione ridotta pari al 2,5% dell'imposta + gli interessi legali
Pagamento entro un anno dal termine
Si applicava una sanzione ridotta pari al 3% dell'imposta + gli interessi legali
Presentazione della dichiarazione entro 90 gg dal termine
Si applicava una sanzione pari al 8,33% dell'imposta + gli interessi legali
Dichiarazione rettificata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
Si applicava una sanzione pari al 5% dell'imposta + gli interessi legali.
su nominativo
su immobile