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CALCOLO ICI

Imposta non più in vigore

L'imposta comunale sugli immobili, in breve ICI, era stata istituita con Decreto Legislativo n.504 del 1992.
Tale imposta doveva essere pagata dai proprietari di fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli situati nel territorio nazionale. Con il decreto legge del 27/05/2008 n.93 convertito dalla L.n.126 del 24/07/08 è stata sancito l'esclusione di tale imposta per le abitazioni principali. Attenzione: Dal 1° Gennaio 2012 l'ICI è stato sostituito con la nuova tassa. IMU

Come si calcolava l'importo

L'importo da pagare si calcolava applicando l'aliquota deliberata annualmente dal Comune alla rendita catastale (dato reperibile attraverso la richiesta del servizio di visura catastale) rivalutata del 5% e poi moltiplicata per un valore ch dipende dalla categoria catastale che sotto elenchiamo:

  1. x 100 per i fabbricati di categoria A, B,C (escluso C/1 e A/10)
  2. x 50 per i fabbricati d categoria D e per la categoria A/10
  3. x 34 per i fabbricati di categoria C/1

Per i terreni agricoli il valore si otteneva aumentando del 25% il reddito dominicale e moltiplicato per 75.

Quando e come si pagava

L'imposta era determinata in funzione dei mesi di possesso dell'immobile e veniva versata in due rate.
La prima rata (detta di acconto) si pagava generalmente entro la metà di Giugno ed era pari al 50% dell'imposta determinata in funzione delle detrazioni dell'anno precedente in ed in funzione dell'aliquota applicata.
La seconda rata (detta a saldo) si pagava generalmente entro la metà di Dicembre ed era calcolata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Era determinata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso decurtando quanto già pagato in acconto.
Tale imposta poteva essere corrisposta anche in un'unica soluzione entro la data di scadenza per il pagamento della rata di acconto (Giugno), applicando in questo caso le aliquote e detrazioni valide per l'anno in corso.
I versamenti potevano essere pagati, mediante apposito bollettino postale, presso gli uffici postali o negli sportelli delle Banche Convenzionate.

Le sanzioni che venivano applicate

Omesso, insufficiente o ritardato versamento

Si applicava una sanzione del 30% dell'imposta più gli interessi legali ( 2,5 % per ogni semestre compiuto)

Omessa presentazione della dichiarazione

Si applicava una sanzione che varia dal 100 al 200% dell'ICI dovuta con un minimo di € 51,00

Dichiarazione infedele

Si applicava una sanzione dal 50 al 100% della maggior imposta dovuta

Omissione ed errori formali

Da € 51 ad € 258


Nel caso in cui il dichiarante provvedeva volontariamente alla denuncia di tali errori od omissioni venivano applicate delle sanzioni ridotte per ravvedimento che variavano in funzione della tempistica con cui veniva denunciata:

Pagamento entro 30 gg dal termine

Si applicava una sanzione ridotta pari al 2,5% dell'imposta + gli interessi legali

Pagamento entro un anno dal termine

Si applicava una sanzione ridotta pari al 3% dell'imposta + gli interessi legali

Presentazione della dichiarazione entro 90 gg dal termine

Si applicava una sanzione pari al 8,33% dell'imposta + gli interessi legali

Dichiarazione rettificata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Si applicava una sanzione pari al 5% dell'imposta + gli interessi legali.

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